LEGGE 5 marzo 1965, n. 154
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole: e non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra", sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".
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