LEGGE 5 marzo 1965, n. 163
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente: "L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sarà definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le autostrade che alla detta scadenza, non fossero ancora entrate in servizio". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello, Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - PIERACCINI - COLOMBO - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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