LEGGE 5 marzo 1965, n. 164
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, iscritti alle università o istituti superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, è concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età, un assegno di importo pari all'aumento di integrazione di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.
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