LEGGE 18 marzo 1965, n. 170
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1967, salvo quanto è stabilito nel successivo art. 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000; nonchè alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000: a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo; b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente; c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anzichè mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire; d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di queste, purchè siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni e siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatte ai fini delle dette fusioni o concentrazioni. I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente precetti in lire 10.000. Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.
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