LEGGE 17 marzo 1965, n. 178
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato. In conseguenza è abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico. Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - COLOMBO Visto, IL Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.