LEGGE 17 marzo 1965, n. 178

Type Legge
Publication 1965-03-17
Ultimo aggiornamento 1965-04-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato. In conseguenza è abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico. Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - COLOMBO Visto, IL Guardasigilli: REALE

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