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LEGGE 17 marzo 1965, n. 179

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 marzo 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE