LEGGE 29 marzo 1965, n. 223
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per far fronte agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 21 giugno 1964, n. 463, per la revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, autorizzate da leggi speciali le cui disponibilità risultino esaurite. La somma di lire 3 miliardi prevista nel precedente comma e iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964. Tale capitolo sarà gestito dall'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908. Le somme non impegnate nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1961 sono utilizzabili negli esercizi successivi.
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