LEGGE 30 marzo 1965, n. 224
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19.500 milioni, per la costruzione in Roma, compresi gli impianti fissi, di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
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