LEGGE 30 marzo 1965, n. 225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
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