LEGGE 22 marzo 1965, n. 228
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 marzo 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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