LEGGE 26 marzo 1965, n. 229
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - REALE TAVIANI - TREMELLONI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.