DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1965, n. 236

Type DPR
Publication 1965-01-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva, il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto Fatto in data 4 giugno 1964 a rogito del notaio dott.

Salvatore Maniga, con il quale e' stata, costituita la Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, e ne e' stato formato lo statuto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 20 dicembre 1962;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' eretta in ente morale da Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari e con un fondo di dotazione iniziale di lire 500 milioni e ne e' approvato lo statuto, composto di n. 17 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Art. 2

La Sezione predetta e' autorizzata ad esercitare, in base alle vigenti disposizioni, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, il credito fondiario e il credito agrario di miglioramento.

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 10. - VILLA

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 1

Statuto della Sezione autonoma di credito fondiario del Banco di Sardegna, con sede a Cagliari Art. 1. Costituzione - Vigilanza Presso il Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, e' istituita, con propria personalita' giuridica ed autonomia patrimoniale e contabile, una Sezione autonoma di credito fondiario. La Sezione e' soggetta a vigilanza in conformita' alle disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della finzione creditizia.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 2

Art. 2. Sede - Durata La Sezione opera nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, e si avvale per le proprie operazioni delle sedi, filiali e agenzie del Banco stesso, le quali agiscono come uffici della Sezione. La Sezione ha durata illimitata.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 3

Art. 3. Scopi La Sezione esercita il credito fondiario ed edilizio ed il credito agrario di miglioramento ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla materia. Compie inoltre le operazioni che le siano state affidate in forza di speciale disposizioni derivanti da leggi dello Stato o della Regione autonoma della Sardegna, o da disposizioni dell'Organo di vigilanza. Le operazioni di credito agrario di miglioramento compiute dalla Sezione concorreranno a determinare le consistenze del credito agrario che Il Banco e' obbligato a tenere in essere al sensi dell'[art. 34 della legge 11 aprile 1953, numero 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art34), e dell'art. 7 dello statuto approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, modificato con decreto ministeriale 18 luglio 1962.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 4

Art. 4. Fondo di dotazione - Fondi di riserva Il patrimonio della Sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dal fondo di riserva ordinario; c) da fondi di riserva straordinari e speciali, costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in ottemperanza di disposizioni di legge. Il fondo iniziale di dotazione e' costituito dalla somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) assegnata dal Banco. Alla costituzione di fondi di riserva sara' provveduto con l'accantonamento di parte degli utili annuali in armonia con quanto stabilito nel successivo art. 14.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 5

Art. 5. Aumento del fondo di dotazione Il fondo di dotazione potra' essere aumentato con apporti, oltre che del Banco, dello Stato, della Regione autonoma e delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna, e di altri Enti pubblici che operino nell'isola.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 6

Art. 6. Organi della Sezione La Sezione ha in comune col Banco di Sardegna gli Organi amministrativi e sindacali e quelli di direzione, le cui attribuzioni sono stabilite nello statuto dei Banco stesso, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955, modificato con decreto ministeriale 18 luglio 1962.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 7

Art. 7. Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la amministrazione della Sezione. Ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) approvare l'ordinamento e le norme regolamentari per i servizi e le operazioni della Sezione; b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto della Sezione; c) esaminare ed approvare il bilancio ed il conto economico, nonche' il riparto degli utili; d) fissare i limiti di competenza del Comitato esecutivo per le operazioni; e) deliberare, sentito il Collegio sindacale, la quota delle spese per il personale, nonche' delle altre spese generali e di amministrazione che devono far carico alla Sezione; f) deliberare in ordine all'emissione delle cartelle per i mutui; g) approvare i modelli e le caratteristiche delle cartelle e dei certificati nominativi da emettere in rappresentanza delle cartelle stesse; h) fissare le direttive e i criteri per l'attivita' creditizia della Sezione; i) deliberare quant'altro occorra ai fini del regolare funzionamento della Sezione.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 8

Art. 8. Presidente del Consiglio di amministrazione Il presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale della Sezione di fronte al terzi. Il presidente ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) prendere nel casi di urgenza, sentito il direttore o su proposta dello stesso, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo: i provvedimenti stessi dovranno essere sottoposti alla ratifica dei competenti Organi collegiali alla prima seduta; dei provvedimenti adottati su materie di competenza del Consiglio di amministrazione dovra' essere data subito notizia all'Organo di vigilanza, indicando le ragioni dell'urgenza; b) autorizzare, sentito il direttore generale o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facolta' di abbandonare, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi e rinunzie dalle altre parti in causa; c) esercitare ogni altra facolta' derivante dallo statuto o da deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 9

Art. 9. Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo sovraintende alla ordinaria amministrazione della Sezione. Ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) determinare le direttive per la compilazione del bilancio annuale della Sezione; b) determinare le norme e le condizioni da applicare alle operazioni; c) deliberare sulle operazioni demandate dal Consiglio di amministrazione alla sua competenza; d) adottare, per il credito agrario di miglioramento, tutti i provvedimenti gia' demandati al Banco, nella sua qualita' di istituto speciale regionale per il credito agrario, dalle norme regolamentari sulla materia; e) nominare, su proposta del direttore generale, il preposto al servizio della Sezione; f) dare parere, se richiesto, sulle questioni che interessino in genere l'attivita' della Sezione; g) esercitare ogni altra attribuzione derivante dallo statuto o da deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel casi di urgenza il Comitato esecutivo delibera anche su affari e argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione: delle deliberazioni cosi' adottate, dovra' essere data comunicazione all'Organo di vigilanza subito dopo la seduta, indicando le ragioni dell'urgenza e al Consiglio di amministrazione, alla prima adunanza, per la ratifica. Si applica, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e per quelle di credito fondiario, la norma di cui al comma 2°, parte 2ª, dell'art. 22 dello statuto del Banco.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 10

Art. 10. Direttore Il direttore generale del Banco e' il direttore della Sezione. in caso di assenza o impedimento e' sostituito dal vice direttore generale che in tal caso partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Il direttore esercita ogni attribuzione inerente all'ordinaria amministrazione della Sezione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi amministrativi, tratta tutti gli affari, sia direttamente sia avvalendosi del personale preposto e addetto alla Sezione; esercita infine le attribuzioni che gli siano state commesse dal Consiglio di amministrazione, dal presidente o dal Comitato esecutivo. Il direttore ha in particolare le seguenti attribuzioni: a) destinare alla Sezione il personale necessario, salvo quanto stabilito dall'art. 9, lettera e); b) predisporre il progetto del bilancio annuale della Sezione in conformita' alle direttive del Comitato esecutivo.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 11

Art. 11. Collegio sindacale La Sezione e' sottoposta al controllo del Collegio sindacale del Banco. I componenti del Collegio sindacale assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 12

Art. 12. Organizzazione - Personale Per l'adempimento dei suoi compiti, la Sezione si avvale dell'organizzazione del Banco. Il personale addetto fa parte dell'organico del personale del Banco, e ad esso si applicano tutte le disposizioni concernenti detto personale. Per lo svolgimento delle operazioni la Sezione puo' anche avvalersi di volta in volta dell'opera di collaboratori esterni.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 13

Art. 13. Facolta' di firma La facolta' di firma per tutti i negozi, atti, scritti e documenti relativi all'attivita' ordinaria e straordinaria della Sezione spetta singolarmente al presidente del Consiglio di amministrazione e al direttore, o a coloro che li sostituiscono. La firma dei contratti di credito e di ogni altro negozio ed atto connesso e conseguente e' demandata, inoltre, singolarmente al preposto al servizio della Sezione o a chi lo coadiuva e sostituisce, e congiuntamente ai direttori delle dipendenze del Banco e a coloro che li coadiuvano e li sostituiscono. Il preposto al servizio della Sezione, o chi lo sostituisce, e' anche autorizzato a firmare singolarmente tutti gli atti, scritti e corrispondenza inerenti all'attivita' della Sezione stessa, che non comportino per essa impegni. Per quant'altro non previsto, la facolta' di firma in nome della Sezione e' regolata in conformita' all'art. 34 dello statuto del Banco di Sardegna.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 14

Art. 14. Bilancio e conto economico - Riparto degli utili Per la formazione del bilancio e del conto economico della Sezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello statuto del Banco di Sardegna. Il bilancio ed il conto economico saranno approvati unitamente a quelli del Banco. Gli utili netti della gestione vengono destinati come segue: a) una quota pari al 10% degli utili stessi per la formazione e l'incremento del fondo di riserva ordinario; b) una quota fino al 6% dell'importo del fondo di dotazione, al Banco di Sardegna e agli eventuali altri partecipanti, in proporzione alle rispettive quote; c) l'eventuale quota residua per la formazione e l'incremento dei fondi di riserva straordinari e speciali.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 15

Art. 15. Scioglimento e liquidazione della Sezione In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, dalle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dal Banco di Sardegna e le quote assegnate da altri partecipanti. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante dalla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento della riserva ordinaria dello stesso Banco.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 16

Art. 16. Mezzi per il credito agrario di miglioramento E' conservata alla Sezione, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, l'autorizzazione alla raccolta del risparmio a medio termine mediante emissione di buoni fruttiferi nominativi, di cui all'art. 4, par. II, n. 5 dello statuto del Banco, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1955 e modificato con decreto ministeriale 18 luglio 1962. La emissione dei buoni fruttiferi dovra' effettuarsi con le modalita' e alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza. Dovra' altresi' avvenire in corrispondenza e fino alla concorrenza delle operazioni di credito agrario di miglioramento che la Sezione compira'. Alle operazioni di credito agrario di miglioramento, come pure alle operazioni previste da disposizioni speciali, e pertanto in conformita' a tali disposizioni, la Sezione provvedera' anche con anticipazioni del Banco, nonche' con le anticipazioni che dovessero esserle concesse dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna e da altri Enti pubblici.

Statuto Sezione autonoma credito fondiario Banco di Sardegna- art. 17

Art. 17. Norme generali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi generali e speciali e dei regolamenti in vigore, e quelle dello statuto del Banco di Sardegna, in quanto applicabili. Visto, il Ministro per il tesoro MANCINI

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