DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1965, n. 237

Type DPR
Publication 1965-02-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa, esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 14 dicembre 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita', di Napoli.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di lettere e filosofia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresse con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed a capitoli ed articoli corrispondenti per gli eserciti successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 34. - VILLA

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 1

N. 728 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia" presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Napoli. L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno quattordici del mese di dicembre, nel Rettorato della Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale l'8 maggio 1909, direttore amministrativo della Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti Che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Michelangelo Sacco, nato a Napoli il 1 gennaio 1922, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria e dott. Tommaso Pelosi, nato a Napoli il 10 maggio 1930, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: Da una parte il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, rettore della Universita' degli studi di Napoli e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 21 in data 27 luglio 1964. Dall'altra Il dott. Gian Lupo Osti, nato a Napoli il 25 novembre 1920, domiciliato per la carica in Genova, in qualita' di procuratore speciale del dott. Enrico Redaelli Spreafico, nato a Milano il 21 aprile 1911, amministratore delegato della Italsider - Atti Forni e Acciaierie Riunite Ulva e Cornigliano - Societa' per azioni, con sede in Genova, via Corsica, 4, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione della predetta Societa' in data 3 luglio 1961. I comparenti della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, Premesso Che lo statuto della Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Psicologia fra le materie del corso di laurea in Filosofia; Che la Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano S.p.A., in considerazione della vasta importanza che rivestono gli studi di Psicologia nel mondo moderno, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Psicologia; Che il Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 7 ottobre 1963, 26 giugno e 27 luglio 1964, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psicologia, approvando il relativo schema di convenzione. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Napoli e' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di lettere e filosofia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Psicologia.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 2

Art. 2. L'Italsider S.p.A., affinche' venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Universita' degli studi di Napoli, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi: a) L. 4.600.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Napoli, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 4

Art. 4. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, la Italsider S.p.A., si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2, nonche' ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Italsider S.p.A., si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 della lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Napoli, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Psicologia. L'Universita' medesima versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2, comma b) per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 1, secondo comma.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Psicologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengono a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 8

Art. 8. Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati: A) lettera della Italsider S.p.A. in data 7 settembre 1962; B) mandato speciale del notaio Giacomo Sciello di Genova n. 22887 di repertorio in data 5 marzo 1964; C) verbale della prima riunione del Consiglio di amministrazione dell'Italsider S.p.A., del 3 luglio 1961; D) deliberazione del Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia, adunanza del 7 ottobre 1963; E) deliberazione del Senato accademico, adunanza del 26 giugno 1964; F) deliberazione n. 21 del Consiglio di amministrazione, adunanza del 27 luglio 1964.

Convenzione istituzione posto professore insegnamento di Psicologia - art. 9

Art. 9. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e della Universita' degli studi di Napoli, sara' registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volonta', e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante. Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, col mio consenso vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza. La presente convenzione consta di fogli due di cui facciate sei occupate per intero e righi cinque della settima. p. L'Italstder S.p.A.: F.to Gian Lupo OSTI Il rettore: F.to prof. G. TESAURO Teste: F.to Michelangelo SACCO Teste: F.to Tommaso PELOSI Il direttore amministrativo Ufficiale rogante: F.to Giuseppe IORIO Registrato all'Ufficio atti pubblici Napoli al n. 2701, mod. 71/ ME il 19 dicembre 1964 - Esente da tassa Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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