DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. 238
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto, dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, o successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
11) Istituzioni di diritto penale;
12) Dottrina dello Stato;
13) Istituzioni di diritto pubblico;
14) Diritto pubblico romano;
15) Organizzazione internazionale.
Art. 24. - Il n. 16 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' abrogate e sostituito dal seguente:
16) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste per il corso di laurea in lettere.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 32. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto, dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, o successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 11) Istituzioni di diritto penale; 12) Dottrina dello Stato; 13) Istituzioni di diritto pubblico; 14) Diritto pubblico romano; 15) Organizzazione internazionale. Art. 24. - Il n. 16 relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' abrogate e sostituito dal seguente: 16) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste per il corso di laurea in lettere.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 32. - VILLA
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