DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1965, n. 240
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10 e' modificato nel senso che e' soppressa la propedeuticita' del diritto penale rispetto alla Procedura penale.
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie e' aggiunto quello di:
"Cultura greca".
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Cultura greca;
Sociologia.
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Cultura greca".
Art. 50 (gia' 45), relativo alle norme di esami dei vari corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
Per il corso di laurea in Fisica:
"Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di Meccanica razionale".
Per il corso di laurea in Matematica:
"Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale".
Gli articoli 122 e 123 relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 122. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria, si richiedono 3 anni di corso, con internato, per il periodo di 3 anni accademici.
Art. 123. - Il numero degli iscritti e' limitato a 30 per ogni anno di corso.
Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Fisiologia dell'accrescimento;
2) Igiene infantile;
3) Psicologia dell'eta' evolutiva;
4) Semeiotica infantile (biennale);
5) Genetica medica.
2° Anno:
1) Puericultura (biennale);
2) Radiologia infantile;
3) Semeiotica infantile;
4) Patologia e clinica infantile (biennale).
3° Anno:
1) Puericultura;
2) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia;
3) Patologia e clinica delle cardiopatie congenite;
4) Ortopedia infantile;
5) Patologia e clinica infantile.
Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico-sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 26. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10 e' modificato nel senso che e' soppressa la propedeuticita' del diritto penale rispetto alla Procedura penale. Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie e' aggiunto quello di: "Cultura greca". Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Cultura greca; Sociologia. Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Cultura greca". Art. 50 (gia' 45), relativo alle norme di esami dei vari corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: Per il corso di laurea in Fisica: "Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di Meccanica razionale". Per il corso di laurea in Matematica: "Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di Fisica matematica, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica matematica e Istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale". Gli articoli 122 e 123 relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in Pediatria Art. 122. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Pediatria, si richiedono 3 anni di corso, con internato, per il periodo di 3 anni accademici. Art. 123. - Il numero degli iscritti e' limitato a 30 per ogni anno di corso. Art. 124. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Fisiologia dell'accrescimento; 2) Igiene infantile; 3) Psicologia dell'eta' evolutiva; 4) Semeiotica infantile (biennale); 5) Genetica medica. 2° Anno: 1) Puericultura (biennale); 2) Radiologia infantile; 3) Semeiotica infantile; 4) Patologia e clinica infantile (biennale). 3° Anno: 1) Puericultura; 2) Malattie infettive e contagiose dell'infanzia; 3) Patologia e clinica delle cardiopatie congenite; 4) Ortopedia infantile; 5) Patologia e clinica infantile. Per il conseguimento del diploma il candidato deve inoltre presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale clinico o clinico-sperimentale.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 26. - VILLA
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