LEGGE 6 marzo 1965, n. 257
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istituente l'Organizzazione europea delle ricerche spaziali (ESRO) firmata a Parigi il 14 giugno 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo al finanziamento per i primi otto anni.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 545.000.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a quello di lire 1.644.500.000 per l'anno finanziario 1965 si provvede rispettivamente: mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al cennato periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del predetto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
Convention portant creation d'une Organisation europeenne de recherches spatiales Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.