LEGGE 6 marzo 1965, n. 259

Type Legge
Publication 1965-03-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 dello Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'Accordo predetto si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1963-1964, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio stesso e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del Fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo suindicato, per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo

Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 (Ginevra, 20 aprile 1963) ACCORD INTERNATIONAL SUR L'HUILE D'OLIVE, 1963 Parte di provvedimento in formato grafico

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