La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 3: della legge 27, maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente: "Al personale di, cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio, nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure: Fra Fra le ore 6 le ore 22 e le 22 e le 6 lire lire Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria............... 120 250 Rimanente personale............. 105 225". L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 è sostituito dal seguente: "Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico".