LEGGE 30 marzo 1965, n. 330
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente: "La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1965 SARAGAT MORO - PIERACCINI - COLOMBO - ANDREOTTI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.