LEGGE 30 marzo 1965, n. 331
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, è elevato ad anni 51.
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