LEGGE 6 aprile 1965, n. 333

Type Legge
Publication 1965-04-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dallo Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale età, può contrarre, finchè sia in attività di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di età, considerando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa età.

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