DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. 353
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1994, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli dal n. 49 al 57 relativi agli Istituti di statistica e demografia e di finanza pubblica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Art. 49. - Sono costituiti presso la Facolta' di economia e commercio i seguenti istituti:
1) Istituto di diritto privato;
2) Istituto di diritto pubblico;
3) Istituto di economia;
4) Istituto di finanza;
5) Istituto di geografia;
6) Istituto di lingue;
7) Istituto di matematica;
8) Istituto di merceologia;
9) Istituto di ragioneria;
10) Istituto di statistica e demografia;
11) Istituto di tecnica bancaria.
Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.
Art. 50. - Per il raggiungimento di tali fini ciascun Istituto dispone delle opportune attrezzature; cura una biblioteca specializzata; organizza seminari, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materiale bibliografico e documentario, organizza viaggi e permanenza allo interno ed all'estero.
Art. 51. - La Facolta' determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.
Art. 52. - Ogni Istituto e' retto da un direttore che e' responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.
Art. 53. - Qualora, fra gli insegnamenti assegnati all'Istituto uno solo sia di competenza di un professore di ruolo della Facolta', questi e' di diritto il direttore dell'Istituto. Nel caso vi siano piu' professori di ruolo della Facolta', questa, sentito il parere dei medesimi, designera', scegliendo fra essi, il direttore dell'istituto, che verra' nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni.
Se un Istituto manca di professore di ruolo della Facolta', questa designera' il direttore dell'istituto, scegliendolo di regola, fra i professori di ruolo o fuori ruolo della Facolta' e che siano di materia affine.
Il direttore cosi' designato verra' nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni e cessera' dalla carica anche prima del compimento di tale periodo dove si verifichi una delle circostanze previste dai precedenti commi.
Art. 54. - Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.
Art. 55. - E' facolta' del direttore, sentito il parere dei professori ufficiali dell'Istituto di rilasciare ai ricercatori e agli allievi interni che hanno frequentato l'Istituto per almeno sei mesi, un attestato delle ricerche effettuate.
Art. 56. - Ogni Istituto potra' eventualmente disporre, secondo modalita' intese ad assicurare il raggiungimento delle finalita' nel modo piu' idoneo, di fondi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri per la ricerca e per le borse di studio.
Disposizione comune a tutti gli Istituti della Facolta'
Art. 57. - La Facolta', ove ne ravvisi la opportunita', potra' stabilire norme particolari in ordine al funzionamento dei singoli Istituti, sentiti i professori che vi fanno capo, e parimenti di coordinamento tra piu' Istituti, sentiti i direttori degli stessi.
Art. 146. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche vengono aggiunti quelli di:
Ultrastruttura del protoplasma;
Endocrinologia comparata.
All'art. 161, relativo alla Facolta' di farmacia, viene abrogato il terzo comma: "L'insegnamento di Zoologia generale e' comune a quello di Biologia, e zoologia generale della laurea in Medicina e chirurgia".
Gli articoli dal n. 226 al 235 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli relativi al nuovo ordinamento della Scuola di perfezionamento in Diritto romano (Centro di studi romanistici Arangio Ruiz).
Art. 226. - E' istituita presso la Facolta' di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio, pubblicazioni e di coordinare gli insegnamenti delle discipline riflettenti gli studi romanistici, impartiti nella Facolta' di giurisprudenza.
Art. 227. - La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Art. 228. - Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere e filosofia nelle Universita' italiane, nonche' coloro che abbiano conseguito presso Universita' o Istituti superiori stranieri titoli di studio giudicati equivalenti.
Art. 229. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1) Diritto romano privato (biennale);
2) Diritto romano pubblico (biennale);
3) Esegesi delle fonti del diritto romano (biennale);
4) Storia romana (biennale).
Complementari:
1) Storia delle istituzioni politiche romane;
2) Storia delle fonti giuridiche romane;
3) Diritto penale romano;
4) Storia della religione romana;
5) Storia greca e bizantina;
6) Epigrafia giuridica;
7) Papirologia giuridica;
8) Filologia giuridica;
9) Storia dell'economia antica;
10) Storia della civilta' e delle istituzioni politiche
mediterranee
11) Storia dei diritti europei medioevali;
12) Numismatica greco-romana;
13) Lingua tedesca;
14) Lingua inglese.
Gli insegnamenti sono cosi' ripartiti:
1° Anno:
Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
tre insegnamenti complementari.
2° Anno:
Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Storia romana;
due insegnamenti complementari.
Art. 230. - Gli esami speciali hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale, innanzi alla Commissione composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due altri professori della Scuola. Risultera' promosso il candidato che avra' meritato non meno di diciotto punti su trenta.
Art. 231. - E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e di cinque complementari.
Chi non abbia sostenuto con esito positivo le prove di esami speciali nel termine prescritto potra' ottenere l'iscrizione fuori corso per il termine di un anno.
Art. 232. - L'esame di diploma, si sostiene innanzi ad una Commissione composta dai membri del Consiglio direttivo della Scuola e da almeno altri tre professori ufficiali della Scuola. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta che dovra' essere approvata, anche sotto il profilo della originalita', da un professore della Scuola, che svolge in seno alla Commissione le funzioni di relatore. Deve discuterla oralmente innanzi alla Commissione nel corso di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione. Otterra' il diploma il candidato che avra' meritato non meno di quarantadue punti su settanta.
Art. 233. - La Scuola e' retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facolta' di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed e' rieleggibile. Per il conferimento degli incarichi di insegnamento ufficiale si seguira' la norma contemplata dall'[art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-06-20;1071~art9), e successive modificazioni.
Art. 234. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facolta' di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di lire seimila ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n.
1551.
Sono tenuti altresi', a pagare un contributo speciale nella misura che sara' determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facolta', su proposta del direttore della Scuola.
Art. 235. - Il numero massimo degli iscritti alla Scuola e' di quaranta per ogni anno di corso.
L'ammissione alla Scuola e' decisa dal Consiglio direttivo a seguito di concorso per titoli ed esami.
Art. 236. - La Scuola, oltre che con i contributi ordinari e straordinari dell'Universita', puo' essere finanziata attraverso lasciti e donazioni di Enti e di privati.
La Scuola puo' istituire borse di studio, premi scientifici che verranno assegnati in seguito a concorso, con le modalita' stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 251. - Agli insegnamenti fondamentali della Scuola di perfezionamento di Diritto e procedura penale sono aggiunti quelli di:
7) Diritto penale fallimentare;
8) Diritto penale internazionale.
Agli insegnamenti complementari della suddetta Scuola e' aggiunto quello di:
"Diritto e procedura penale comparata".
L'insegnamento complementare di "Psicologia criminale" e' soppresso e sostituito con quello di "Psicopatologia forense".
Dopo l'art. 255 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in Diritto civile annessa alla Facolta' di giurisprudenza con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Scuola di perfezionamento in Diritto civile
Art. 256. - E' istituita, presso la Facolta' di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in Diritto civile, con l'intento di perfezionare gli iscritti negli studi civilistici.
Essa promuove ricerche scientifiche sugli Istituti del diritto civile, organizza conferenze, discussioni ed esercitazioni.
Art. 257. - La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Diritto civile ed ha la durata di due anni.
Art. 258. - Alla Scuola di perfezionamento possono Iscriversi i laureati in giurisprudenza.
Il numero massimo degli iscritti e' di ottanta per ogni anno di corso. La frequenza e' obbligatoria.
Art. 259. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti
Fondamentali:
1) Elementi di teoria generale del diritto civile (I anno);
2) Elementi di diritto commerciale (I anno);
3) Storia dei piu' importanti istituti del diritto civile (II anno);
4) Problemi della dottrina del diritto civile (biennale);
5) Esercitazioni politiche di diritto civile (biennale).
Complementari:
1) Diritto civile comparato (II anno) 2) Elementi di diritto della navigazione (I anno);
3) Elementi di diritto industriale (I anno);
4) Elementi di diritto agrario (I anno) 5) Diritto della circolazione (II anno);
6) Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni (II anno).
Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.
Art. 260. - La Commissione degli esami e' composta dal direttore, che la presiede e da due professori della, Scuola.
Art. 261. - E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari.
Art. 262. - L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una Commissione composta dal direttore e da due professori della Scuola.
Il candidato dovra' presentare una dissertazione scritta di carattere originale, che dovra' discutere innanzi alla detta Commissione.
Art. 263. - La Direzione della scuola spetta al titolare della cattedra di Diritto civile della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli. Egli e' coadiuvato dal Consiglio della Scuola composto dai professori della Scuola stessa.
Art. 264. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio della Facolta' su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Napoli, soltanto a docenti di ruolo delle materie indicate nel programma o di materie ad esse affini.
Art. 265. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quante stabilito per gli studenti della Facolta' di giurisprudenza, nonche' la tassa di diploma, nella misura di lire 6.000, ai sensi dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7).
Sono tenuti, altresi', a pagare un contributo speciale nella misura che sara' determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facolta', su proposta del direttore della Scuola.
Gli articoli 294 e 295 relativi alla Scuola di specializzazione in Pediatria sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:
Scuola di specializzazione in Pediatria
Art. 294. - Il corso di specializzazione in Pediatria ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono cosi' distribuite.
1° Anno:
Fisiologia del neonato e del lattante (annuale);
Psicologia del neonato e del lattante (annuale);
Igiene e puericultura (biennale, esame ai II anno);
Auxologia (annuale);
Genetica e patologia cromosomica (annuale);t
Peculiarita' ed assistenza all'immaturo ed al postmaturo (annuale);
Patologia del neonato e del lattante (biennale, esame al II anno);
Semeiotica clinica pediatrica (biennale, esame al II anno);
Clinica pediatrica (triennale, esame al III anno).
2° Anno:
Igiene e puericultura (II corso con esame);
Patologia del neonato e del lattante (II corso con esame);
Patologia della II e III infanzia (biennale con esame al III anno);
Semeiotica pediatrica (II corso con esame);
Tecnica diagnostica di laboratorio (annuale);
Tecnica elettrodiagnostica (annuale);
Semeiotica radiologica infantile (annuale);
Clinica pediatrica (esame al III anno);
Peculiarita' di terapia pediatrica (annuale);
Idroclimatologia e terapia idropinica in pediatria (annuale).
3° Anno:
Assistenza all'infanzia in rapporto alla legislazione internazionale (annuale);
Patologia della II e III infanzia (II corso con esame);
Clinica pediatrica (III corso con esame);
Clinica ortopedica e traumatologica infantile (annuale);
Clinica odontostomatologica, infantile (annuale);
Clinica dermatologica infantile (annuale);
Clinica oculistica infantile (annuale);
Principi di chirurgia infantile (annuale).
Gli esami (in 5 materie per il I corso; in 8 materie per il II corso; in 8 materie per il III corso) si svolgono a gruppo in seduta unica alla fine di ogni corso. La iscrizione al corso successivo 6 condizionata al felice esito dell'esame del corso precedente. Alla fine del III anno dopo aver sostenuto l'esame del corso con prova clinica, lo specializzando deve presentare una dissertazione scritta su argomento pediatrico di attualita' per conseguire il diploma.
L'ammissione all'unica prova di esame finale alla fine di ogni corso e' subordinata alla frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 295. - L'iscrizione alla Scuola e' subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla Pediatria ed alla valutazione del voto di laurea e del voto conseguito durante la carriera scolastica in Clinica pediatrica ed in Puericultura.
Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potra' superare il numero di 25.
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