DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 359
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con il proprio decreto 10 maggio 1955, n. 1082; Vista la deliberazione n. 28 del 13 febbraio 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto ha apportato modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto succitato, concernenti la composizione rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile; Decreta: Sono approvate le modifiche agli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
SARAGAT DELLE FAVE - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 70. - VILLA
Allegato
Riforma degli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (deliberata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 13 febbraio 1964) Art. 5. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la marina mercantile ed e' costituito: a) dal presidente; b) di tre rappresentanti dei marittimi, scelti su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale; c) di tre rappresentanti degli armatori, parimenti scelti su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale; d) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile; f) di un rappresentante del Ministero del tesoro. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, senza giustificato motivo, si astengono di intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I membri nominati in sostituzione di altri dichiarati decaduti o per qualunque motivo cessati dalla carica prima del triennio, rimangono in carica fino alla scadenza di esso e possono essere riconfermati. Art. 9. Il Collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile ed e' costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente, di un funzionario per la marina mercantile, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un rappresentante dei marittimi e di un rappresentante degli armatori, scelti, l'uno e l'altro, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale DELLE FAVE
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