DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 365

Type DPR
Publication 1965-03-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 36 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla costituzione del "Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali" annesso alla Facolta' di giurisprudenza con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali Art. 37. - Presso l'Universita' di Bologna e' costituito il "Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medievali". Art. 38. - Il Centro ha lo scopo di promuovere lo studio della dottrina giuridica, medievale; e in particolare: a) la raccolta dei dati relativi ai codici medievali italiani attinenti al Corpus iuris civilis, conservati sia in Italia sia all'estero; b) la raccolta di microfilms o fotocopie dei sopraddetti codici; c) la compilazione di uno schedario relativo; d) l'attivita' di collegamento e di scambio fra, studiosi di istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni; e) l'organizzazione di corsi tecnici di specializzazione nello studio delle fonti civilistiche medievali; f) l'eventuale pubblicazione di un suo bollettino a stampa. Art. 39. - I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Universita' di Bologna e da elargizioni di altri enti pubblici e privati. Art. 40. - Il Centro e' aperto alle adesioni sia di privati sia di enti scientifico-culturali. Art. 41. - Sono organi del Centro: a) il Comitato direttivo composto da un numero di membri da 5 a 15, designati dalla Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Bologna, che eleggono nel loro seno il presidente, un segretario ed un economo; b) una Giunta esecutiva, di membri tecnici, in numero da 3 a 5, eletta dai Comitato direttivo. Art. 42. - Il funzionamento del Centro sara' disciplinato da apposito regolamento da redigersi entro un anno dall'approvazione del Centro stesso da parte delle competenti autorita'.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 91. - VILLA

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