DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 366
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' dai approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di Laurea in lettere e' aggiunto quello di "Letteratura umanistica".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Letteratura umanistica".
Art. 46. - L'insegnamento complementare di "Fisiopatologia ostetrica e ginecologica" tra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia assume la denominazione di "Patologia ostetrica e ginecologica".
Art. 66. - L'insegnamento complementare di "Tecnologia elettronica" tra le materie del corso di laurea in Chimica industriale assume la denominazione di "Tecnologia elettrochimica".
Gli articoli 188 e 189 relativi alla Scuola di specializzazione in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in oculistica
Art. 188. - Il corso di studi della Scuola di specializzazione in Oculistica ha la durata di 4 anni. La scuola non puo' accogliere piu' di 5 allievi per ciascun anno di corso.
Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia generale oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica ed esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica e mezzi di indagine dell'apparato oculare;
2) Farmacologia oculare e terapia clinica;
3) Anatomia patologica dell'occhio;
4) Patologia e clinica oculare (biennale), 1° corso.
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (biennale), 2° corso;
2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare (ortottica e pleottica);
3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;
4) Tecnica operatoria (biennale), 1° corso.
4° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (biennale), 2° corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla corte dei conti, addi' 26 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 92. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' dai approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di Laurea in lettere e' aggiunto quello di "Letteratura umanistica". Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di "Letteratura umanistica". Art. 46. - L'insegnamento complementare di "Fisiopatologia ostetrica e ginecologica" tra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia assume la denominazione di "Patologia ostetrica e ginecologica". Art. 66. - L'insegnamento complementare di "Tecnologia elettronica" tra le materie del corso di laurea in Chimica industriale assume la denominazione di "Tecnologia elettrochimica". Gli articoli 188 e 189 relativi alla Scuola di specializzazione in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in oculistica Art. 188. - Il corso di studi della Scuola di specializzazione in Oculistica ha la durata di 4 anni. La scuola non puo' accogliere piu' di 5 allievi per ciascun anno di corso. Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia generale oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica ed esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica e mezzi di indagine dell'apparato oculare; 2) Farmacologia oculare e terapia clinica; 3) Anatomia patologica dell'occhio; 4) Patologia e clinica oculare (biennale), 1° corso. 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (biennale), 2° corso; 2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare (ortottica e pleottica); 3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio; 4) Tecnica operatoria (biennale), 1° corso. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (biennale), 2° corso.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla corte dei conti, addi' 26 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 92. - VILLA
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