DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 373

Type DPR
Publication 1965-04-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli stipendi, le paglie e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con quelli indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle da A a G allegate al presente decreto. Per le funzioni, qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

Art. 2

Le nuove misure degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ª mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennita', assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione. Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paglie e le retribuzioni, nonche' gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art. 3

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 36 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 45 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie. La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 18 ore mensili, per ciascuna unita' di detti personali. In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro puo' autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 59 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di lire 4.000 milioni. Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, e' modificato come segue: a) 36 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; b) 72 ore mensili, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successiva proroghe; c) 72 ore mensili, per il personale della carriera, ausiliaria, in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282; d) 39 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato; e) 36 ore mensili per gli impiegati e 45 ore mensili per gli agenti per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465; f) 36 ore mensili, salve particolari necessita' di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtu' di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili previsto dalle norme stesse e' ridotto del 25 per cento. Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisori dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennita' di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, e' modificato come segue: a) 60 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate; b) 69 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate; c) 72 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate. L'indennita' di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, e' ragguagliata a quella prevista, dal precedente comma. La riduzione del 25 per cento si applica anche alle indennita', agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato: a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio; b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali; c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio; d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi; e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi. La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e ((per il personale delle Aziende))delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' inscritto in bilancio per l'anno 1965.

Art. 4

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 31 dicembre 1964, sono maggiorate del 6,98 o del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi di lira per le competenze orarie.

Art. 5

L'indennita' militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde: Celibe Ammogliato lire lire Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti.................. L. 127.900 L. 135.900 Generale di divisione e gradi corrispondenti.................. L. 115.340 L. 123.340 Generale di brigata e gradi corrispondenti.................. L. 82.920 L. 90.920 Colonnello e gradi corrispondenti. L. 63.080 L. 71.080 Tenente colonnello e gradi corrispondenti.................. L. 42.140 L. 50.140 Maggiore e gradi corrispondenti... L. 37.800 L. 15.800 Capitano e gradi corrispondenti... L. 30.750 L. 39.750 Tenente e gradi corrispondenti... L. 25.610 L. 36.340 Sottotenente e gradi corrispondenti: a) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato adomanda L. 22.000 L. 32.000 b) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina..... L. 21.000 L. 28.000 c) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorita'......... L. 20.400 L. 30.400 d) in servizio permanente..... L. 19.100 L. 26.400 ((Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della: Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la indennita' militare e' stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato )).((1))

Art. 6

L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e la indennita' di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde: Celibe Ammogliato lire lire Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti................... L. 21.240 L. 25.520 Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti................... L. 19.650 L. 23.930 Maresciallo capo e gradi corrispondenti................... L. 16.870 L. 20.870 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti................... L. 15.380 L. 19.380 Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti............. L. 13.890 L. 17.890 Vice brigadiere.................... L. 11.650 L. 15.650 Sergente........................... L. 10.580 L. 14.980

Art. 7

L'indennita', militare speciale dovuta ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed agli appuntati e carabinieri dell'Arma stessa nonche' al personale dei gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza dovuta al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle misure vigenti al 31 dicembre 1962. Nelle stesse misure e dovuta l'indennita' militare speciale spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Le misure dell'indennita' mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'art. 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennita' di servizio speciale di pubblica, sicurezza stabilite nel primo comma del presente articolo.

Art. 8

L'indennita' mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della, guardia, di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennita' di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte ai seguenti importi mensili lordi: Celibi Ammogliati lire lire Appuntato e gradi corrispondenti... L. 5.810 L. 8.010 Carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio..................... L. 5.830 L. 8.030 Carabiniere in altre posizioni e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di nove anni di servizio..................... L. 7.830 L. 10.030 Per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373, le indennita' di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposte nella misura spettante ai pari grado del Corpo di appartenenza in servizio continuativo ed in altre posizioni a seconda che il personale predetto abbia compiuto una anzianita' di servizio, rispettivamente, non inferiore ed inferiore ai nove anni. Per i vigili volontari ausiliari di leva, le indennita' di cui al precedente comma restano fissate nelle misure mensili lorde in vigore al 31 dicembre 1964. Resta ferma la misura dell'indennita' giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

Art. 9

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, le indennita' di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8 continuano ad essere corrisposte nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41. Nei confronti del personale di cui al precedente comma, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e' ridotto di un importo pari alla differenza tra, le misure dell'indennita' militare o delle indennita' mensili previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e quelle stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8.

Art. 10

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