DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 374
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Art. 2
Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.
Art. 3
E' soppressa l'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.
SARAGAT MORO - REALE - ANDREOTTI - PIERACCINI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 180. - VILLA
Tabella
TABELLA ((Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. MAGISTRATURA ORDINARIA Stipendio FUNZIONI annuo lordo dal 1 luglio 197 Corte di cassazione: Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . 15.810.000 Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. . . . . . . . . . . . . . . 14.010.000 Presidente di sezione ed equiparati. . . . . . 12.540.000 Consiglieri ed equiparati. . . . . . . . . . . 10.200.000 Corte di appello: Consiglieri ed equiparati. . . . . . . . . . . 8.670.000 Tribunale: Giudici ed equiparati . . . . . . . . . . . . . 7.650.000 Aggiunti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . 5.100.000 Uditori giudiziari (dopo 6 mesi). . . . . . . . 3.570.000 Uditori giudiziari. . . . . . . . . . . . . . . 3.060.000 MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO Stipendio FUNZIONI annuo lordo dal 1 luglio 1970 Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Curie dei conti e avvocato generale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.010.000 Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato . . 12.540.000 Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituiti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo, militare, sostituti avvocati generali dello Stato 10.200.000 Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina . . . . 8.670.000 Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.650.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina. . . . . . . 6.732.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.120.000 Sostituiti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.100.000 Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato. . . . . . . . . . . . . . . 3.570.000)) (1) ((2)) Visto, il Ministro per il tesoro COLOMBO
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