DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 384

Type DPR
Publication 1965-02-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, rettificato, con modifiche, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvato e resa esecutiva, l'annessa convenzione, stipulata in Messina il 23 ottobre 1964 per il finanziamento di cinque posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina,

Art. 2

Sono Istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, cinque posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'Amministrazione provinciale di Messina, vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui ai precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante a ciascun titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altri soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 150. - VILLA

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 1

Repertorio n. 111 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA Convenzione fra l'Universita' degli studi di Messina e l'Amministrazione provinciale di Messina per l'istituzione di cinque posti di assistente ordinario presso la Cattedra di (Neuropsichiatria infantile" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Messina. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno 23 ottobre, nel Rettorato dell'Universita' degli studi di Messina, innanzi a me, dott. Renato Capunzo, nato a Napoli il 3 febbraio 1921, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 22 novembre 1963, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza l'assistenza dei testimoni, avendo le parti, d'accordo con me ufficiale rogante, rinunziato; si sono costituiti Da una parte Il prof. Salvatore Puglietti, nato a Messina il 16 marzo 1903, rettore dell'Universita' degli studi di Messina e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 giugno 1964, che fa parte integrante del presente atto, come allegato A; Dall'altra l'avv. Vincenzo Ardizzone, nato a Messina il 3 gennaio 1923, domiciliato a Messina presso l'Amministrazione provinciale nella qualita' di Presidente dell'Amministrazione provinciale di Messina, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del 5 gennaio 1964, del Consiglio provinciale di Messina che fa parte integrante del presente atto, come allegato B; comparenti, della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo Premesso che per la convenzione stipulata in data 23 ottobre 1964 fra l'Amministrazione della provincia di Messina e la Cattedra di neuropsichiatria infantile viene ad istituirsi un Centro medico psico-pedagogico d'igiene mentale infantile; che la Cattedra di neuropsichiatria infantile si assume l'onere di organizzare e far funzionare detto Centro; che l'Amministrazione della provincia di Messina si assume, fra l'altro, l'onere del finanziamento di cinque nuovi posti di assistente ordinario nell'intento di incrementare il personale assistente della Cattedra di neuropsichiatria infantile; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio d'amministrazione hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare l'offerta, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Messina, affinche' alla cattedra di neuropsichiatria infantile della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Messina, vengano assegnati cinque assistenti ordinari, s'impegna a versare all'Universita' medesima per ciascuno dei cinque assistenti i seguenti contributi da destinare al finanziamento dei posti di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis), della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.600.000 (duemiloniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera A per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei cennati posti nel casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Messina in unica soluzione all'atto della nomina del titolari dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo d'importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Amministrazione provinciale di Messina si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'Amministrazione provinciale di Messina si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 4

Art. 4. L'Universita' di Messina per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di ruolo di assistente. L'Universita' di Messina versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di venti anni dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei posti di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 7

Art. 7. L'Universita' degli studi di Messina non assume alcun onere, od obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.

Convenzione istituzione cinque posti assistente cattedra Neuropsichiatria infantile - art. 8

Art. 8. La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Messina sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene da me letto al comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rugante. La presente convenzione consta di n. 2 fogli ed occupa n. 6 facciate e parte della settima. F.to: S. PUGLIATTI - V. ARDIZZONE - R. CAPUNZO Registrato a Messina, addi' 3 novembre 1964, n. 253, vol. 71, n. 1 Atti privati, esatte lire Gratis. - Il direttore F.to: Pio VESPIGNANI.

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