DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 420
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere vengono aggiunti i seguenti:
Archeologia fenicio-punica;
Storia contemporanea;
Storia della letteratura italiana, moderna, e contemporanea;
Storia della Chiesa.
Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di Storia della filosofia moderna, e contemporanea.
Art. 55. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di Paleontologia umana.
Art. 58. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto quello di Paleontologia umana.
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono soppressi quelli di: "Astronomia, Geodesia, Botanica, Etnologia e Geografia economica e vengono aggiunti quelli di:
Analisi mineralogiche;
Cristallografia strutturale;
Geofisica mineraria;
Geologia dei combustibili fossili;
Geologia nucleare;
Geopedologia;
Idrogeologia.
L'insegnamento complementare di statistica e' soppresso e sostituito con quello di Statistica metodologica.
Gli ultimi due commi concernenti la precedenza negli esami del corso di laurea in Scienze geologiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze: "Istituzioni di matematiche", prima di "Fisica sperimentale"; di "Fisica terrestre" e di "Statistica metodologica"; "Chimica generale ed inorganica" prima di "Mineralogia"; "Mineralogia" prima di "Petrografia"; "Mineralogia", "Petrografia" e "Paleontologia", prima di "Geologia" e di "Giacimenti minerari"; "Geologia" prima di "Geologia applicata"".
Art. 144 , relativo al 1°, 2° e 3° anno della Scuola di specializzazione in Cardiologia e' abrogato e sostituito dal seguente:
Le materie d'insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
1° Anno
1) Anatomia dell'apparato cardiovascolare (annuale);
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (annuale);
3) Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare (annuale);
4) Semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare (biennale);
5) Patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale);
6) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (annuale). 2° Anno:
1) Semiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare (biennale);
2) Semeiotica emodinamica dell'apparato cardiovascolare (annuale)
3) Farmacologia dell'apparato cardiovascolare (annuale);
4) Patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale);
5) Radiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale);
6) Clinica e terapia medica dell'apparato cardiovascolare (biennale).
3° Anno:
1) Clinica e terapia medica dell'apparato cardiovascolare (biennale);
2) Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare (annuale).
Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 16. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere vengono aggiunti i seguenti: Archeologia fenicio-punica; Storia contemporanea; Storia della letteratura italiana, moderna, e contemporanea; Storia della Chiesa. Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di Storia della filosofia moderna, e contemporanea. Art. 55. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto quello di Paleontologia umana. Art. 58. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto quello di Paleontologia umana. Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono soppressi quelli di: "Astronomia, Geodesia, Botanica, Etnologia e Geografia economica e vengono aggiunti quelli di: Analisi mineralogiche; Cristallografia strutturale; Geofisica mineraria; Geologia dei combustibili fossili; Geologia nucleare; Geopedologia; Idrogeologia. L'insegnamento complementare di statistica e' soppresso e sostituito con quello di Statistica metodologica. Gli ultimi due commi concernenti la precedenza negli esami del corso di laurea in Scienze geologiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze: "Istituzioni di matematiche", prima di "Fisica sperimentale"; di "Fisica terrestre" e di "Statistica metodologica"; "Chimica generale ed inorganica" prima di "Mineralogia"; "Mineralogia" prima di "Petrografia"; "Mineralogia", "Petrografia" e "Paleontologia", prima di "Geologia" e di "Giacimenti minerari"; "Geologia" prima di "Geologia applicata"". Art. 144, relativo al 1°, 2° e 3° anno della Scuola di specializzazione in Cardiologia e' abrogato e sostituito dal seguente: Le materie d'insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: 1° Anno 1) Anatomia dell'apparato cardiovascolare (annuale); 2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (annuale); 3) Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare (annuale); 4) Semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare (biennale); 5) Patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale); 6) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (annuale). 2° Anno: 1) Semiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare (biennale); 2) Semeiotica emodinamica dell'apparato cardiovascolare (annuale) 3) Farmacologia dell'apparato cardiovascolare (annuale); 4) Patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale); 5) Radiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale); 6) Clinica e terapia medica dell'apparato cardiovascolare (biennale). 3° Anno: 1) Clinica e terapia medica dell'apparato cardiovascolare (biennale); 2) Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare (annuale). Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 16. - VILLA
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