DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. 421

Type DPR
Publication 1965-03-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta, la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. - E' modificato nel senso che l'Istituto di Storia antica e antichita', classiche, annesso alla Facolta' di lettere e filosofia, assume la denominazione di: "Istituto di Storia antica e antichita' classiche Ippolito Rosellini".

Art. 74. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di laboratorio di Geologia nucleare".

Art. 127. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie e' aggiunto quello di:

24) "Fertilizzazione chimica del terreno".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 14. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta, la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - E' modificato nel senso che l'Istituto di Storia antica e antichita', classiche, annesso alla Facolta' di lettere e filosofia, assume la denominazione di: "Istituto di Storia antica e antichita' classiche Ippolito Rosellini". Art. 74. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di laboratorio di Geologia nucleare". Art. 127. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie e' aggiunto quello di: 24) "Fertilizzazione chimica del terreno".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 14. - VILLA

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