DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965, n. 424
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato covi regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 57. - Per la laurea in ingegneria meccanica l'insegnamento contraddistinto con il n. 19 viene cosi' modificato: 19) Organizzazione aziendale e legislazione industriale (solo per gli indirizzi: Meccanica sperimentale: Minerario; Termotecnico; Navale); 19) Termodinamica e termocinetica applicata (solo per l'indirizzo chimico). Dopo l'art. 69, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti scientifici della Facolta' di ingegneria. Art. 70. - Presso la Facolta' di ingegneria sono costituiti i seguenti istituti: Istituto di Chimica industriale; Istituto di Idraulica.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 19. - VILLA
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