DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 433

Type DPR
Publication 1965-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che all'impresa appartenente alla Societa' "Agip nucleare", Societa' per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16, e' applicabile la disposizione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Ritenuto che la Societa' "Agip nucleare", Societa' per azioni, con sede in Milano, e' stata incorporata in data 27 settembre 1963 dalla Societa', Nazionale Metanodotti (SNAM), Societa' per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e' trasferito all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica il complesso dei beni organizzati di cui all'elenco allegato al presente decreto, destinati alla attivita' di trasporto dell'energia elettrica esercitata dalla impresa della Societa' "Agip nucleare", Societa' per azioni, con sede in Milano, corso Venezia, n. 16, ora Societa' Nazionale Metanodotti (SNAM), Societa' per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16. Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed Immobili costituenti il complesso di beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.

Art. 2

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i legali rappresentanti della Societa' assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Milano, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Societa' che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata, al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici. L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica. Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari. Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Societa' non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio e' eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Societa' debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. La Societa' e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scrittura obbligatorie o facoltative per quanto concerne l'attivita' elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 34. - VILLA

Elenco

Elenco degli impianti della Societa' (Agip nucleare), Societa' per azioni, ora Societa' Nazionale Metanodotti (SNAM), Societa' per azioni, con sede in Milano, corso Venezia n. 16. Linea di trasmissione a 150 kV (km. 9,919) collegante la centrale nucleotermoelettrica di Latina, appartenente all'impresa elettrica gia' della Societa' italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA, Societa' per azioni, con sede in Latina, e trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1963, n. 1344, con la stazione di Latina dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Visto, il Ministro per l'industria ed il commercio LAMI STARNUTI

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