DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 546

Type DPR
Publication 1965-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista, la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega del Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario del l'ENEL, e, norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' Anonima Cooperativa Elettrica, (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata con sede in Colledimezzo (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della Societa' Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata, con sede in Colledimezzo (Chieti), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata con sede in Colledimezzo (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addi' 26 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 115. - VILLA

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