DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 567

Type DPR
Publication 1965-03-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la leggi 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di nuove relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Giuseppe Lupieri", con sede in Coseano (Udine), fraz. Cisterna del Friuli, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Giuseppe Lupieri", con sede in Coseano (Udine), fraz. Cisterna del Friuli, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Giuseppe Lupieri", con sede in Coseano (Udine), fraz. Cisterna del Friuli, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1965

Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 173. - VILLA

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