DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 572
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il decreto presidenziale 31 gennaio 1960, numero 53, ed integrato con successivo decreto del 28 agosto 1960, n. 1445; Considerata l'opportunita' di modificare l'ordinamento degli studi del biennio propedeutico di ingegneria; Su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1960, numero 53, e' sostituito dal seguente: "Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovra' aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltreche' degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potra' ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 117. - VILLA
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