LEGGE 19 maggio 1965, n. 577
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo concernente la creazione di Scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo O del Protocollo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Protocollo-art. 1
Protocollo concernente la creazione di Scuole europee stabilito con riferimento allo Statuto della Scuola europea. (Firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957). I Governi DEL REGNO DEL BELGIO DELLA REPUBBLICA FRANCESE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO DEL REGNO DEI PAESI BASSI debitamente rappresentati da barone Francois de SELVIS-LONGCHAMPS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Belgio a Lussemburgo; sig. Bernd MUMM von SCHWARZENSTEIN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania a Lussemburgo; sig. Edouard-Felix GUVONO, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo; sig. Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo; sig. Eugene SCHAUS, Ministro degli Affari Esteri del Granducato del Lussemburgo, e sig. Emile SCHAUS, Ministro dell'Educazione Nazionale del Granducato del Lussemburgo; Jonkheer Otto REUCHLIN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo. Visto lo Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e l'allegato allo Statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957; Considerato il buon esito di questa esperienza di insegnamento e di educazione in comune di alunni di differenti nazionalita' sulla base d'un comune programma di studi; Considerando l'interesse culturale degli Stati partecipanti ad ampliare la base d'una opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima; Considerando che e' auspicabile rinnovare l'esperienze della Scuola europea in altre sedi; Hanno convenuto e deciso quanto segue: Articolo 1. Per l'educazione e l'istruzione in comune dei figli degli appartenenti al personale delle Comunita' Europee, possono essere creati sui territorio delle Parti Contraenti istituti denominati "Scuole europee". Anche altri alunni, di qualunque nazionalita', possono esservi ammessi. Questi istituti saranno retti, con riserva degli articoli sotto riportati, dalle disposizioni dello Statuto della Scuola europea firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957, e dal regolamento della licenza liceale europea firmato a Lussemburgo il 15 luglio 1957.
Protocollo-art. 2
Articolo 2. Il Consiglio superiore decide all'umanita' la creazione di nuove Scuole europee e ne fissa la sede.
Protocollo-art. 3
Articolo 3. I poteri conferiti dallo Statuto della Scuola europea al Consiglio superiore, ai Consigli d'ispezione e al rappresentante del Consiglio superiore - presidente del Consiglio d'amministrazione, sono estesi ad ogni Scuola creata in conformita' dell'articolo 1. Ogni Scuola l'ha una distinta personalita' giuridica conformemente all'articolo 6 dello Statuto della Scuola europea. Ogni Scuola ha il proprio Consiglio d'amministrazione e il proprio direttore.
Protocollo-art. 4
Articolo 4. Il Consiglio superiore puo' negoziare ogni accordo, relativo agli istituti di tal guisa creati, con le Comunita' Europee e con qualsivoglia altra organizzazione o istituzione intergovernativa che, per sua ubicazione, sia interessata al funzionamento di siffatti istituti. Ad esse, in tal caso, spetteranno un seggio ed un voto nel Consiglio superiore per tutte le questioni relative all'istituto in causa, nonche' un seggio nel Consiglio d'amministrazione di quest'ultimo. Tuttavia non potra' essere presa alcuna decisione con una maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 10 dello Statuto della Scuola europea, se non avra' raccolto l'adesione dei due terzi dei rappresentanti delle Parti Contraenti. Qualsiasi decisione relativa al finanziamento di un istituto e' presa all'umanita' delle Parti rappresentate in seno al Consiglio superiore.
Protocollo-art. 5
Articolo 5. Il Consiglio superiore puo' egualmente negoziare accordi con enti o istituzioni di diritto privato che siano interessati per la loro ubicazione al funzionamento d'una delle Scuole europee create in virtu' del presente Protocollo. Il Consiglio superiore ha facolta' di attribuire foro un seggio nel Consiglio d'amministrazione dell'istituto in questione.
Protocollo-art. 6
Articolo 6. L'esercizio finanziario di ciascuna Scuola coincide con l'anno civile.
Protocollo-art. 7
Articolo 7. Per quanto concerne il bilancio, in deroga all'articolo 13 dello Statuto della Scuola europea, il Consiglio superiore approva, per cio' che lo riguarda, il progetto di bilancio e il rendiconto di gestione, e li trasmette all'autorita' competente delle Comunita' europee.
Protocollo-art. 8
Articolo 8. Il Governo di ogni Paese sul territorio del quale una Scuola ha sede ai sensi del precedente articolo 2, potra' formulare le riserve previste dall'articolo 29 dello Statuto della Scuola europea.
Protocollo-art. 9
Articolo 9. Il presente Protocollo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese nella sua qualita' di depositario dello Statuto della Scuola europea. Detto Governo notifichera' il deposito a tutti gli altri Governi firmatari. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica. Il presente Protocollo, redatto in unico esemplare nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca, che fanno parimenti fede, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti Contraenti. In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme al presente Protocollo. Fatto a Lussemburgo il tredici aprile millenovecentosessantadue. Baron Fr. de SELYS-LONGCHAMPS B. MUMM von SCHWARZENSTEIN E. F. GUYON G. BOMBASSEI FRASCANI de VETTORI Eug. SCHAUS Em. SCHAUS Jonkheer O. REUCHLIN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.