DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. 598
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'articolo 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'anno finanziario 1965 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 2106 sottufficiali di complemento e n. 7773 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.
SARAGAT ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 147. - VILLA
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