DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965, n. 598

Type DPR
Publication 1965-04-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;

Visto l'articolo 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno finanziario 1965 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 2106 sottufficiali di complemento e n. 7773 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.

SARAGAT ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1965

Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 147. - VILLA

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