LEGGE 10 giugno 1965, n. 616
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegno personale del Presidente della Repubblica determinato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, è elevato alla somma annua di lire trenta milioni, da corrispondersi in dodici mensilità.
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