DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 656
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative nell'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneita' tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente al "Consorzio idroelettrico Adana' - Roncone", con sede in Tione di Trento (Trento), rientra tra le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1968, n. 36, e dall'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il Commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa del "Consorzio Idroelettrico Adana-Roncone", con sede in Tione di Trento (Trento), e' trasferita, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1.963; n. 36.
Art. 2
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al "Consorzio Idroelettrico Adana' - Roncone", con sede in Tione di Trento (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 3
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 164. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.