DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 669

Type DPR
Publication 1965-03-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

((Visto l'art. 6 della legge 10 marzo 1964, n. 62, il quale prescrive la emanazione di decreti del Presidente della Repubblica per il coordinamento delle disposizioni di detta legge con le disposizioni e le norme vigenti in materia di bilanci degli enti pubblici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

Ravvisata la opportunita' di provvedere, intanto, al coordinamento delle disposizioni relative agli enti pubblici predetti aventi esercizio finanziario con decorrenza diversa da quella dell'anno solare;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il parere espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite in data 9 novembre 1964, comunicato con foglio n. 7114 del 19 dicembre 1964;

Ritenuto che, limitatamente al fine di far coincidere con l'anno solare il termine di riferimento dei rispettivi bilanci, possono includersi nel presente decreto non solo gli enti di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai quali fa richiamo l'art. 6, primo comma, della legge 10 marzo 1964, n. 62, ma anche gli enti pubblici assoggettati al controllo della Corte dei conti in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, numero 259;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Visto l'art. 6 della legge 10 marzo 1964, n. 62, il quale prescrive la emanazione di decreti del Presidente della Repubblica per il coordinamento delle disposizioni di detta legge con le disposizioni e le norme vigenti in materia di bilanci degli enti pubblici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese; Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; Ravvisata la opportunita' di provvedere, intanto, al coordinamento delle disposizioni relative agli enti pubblici predetti aventi esercizio finanziario con decorrenza diversa da quella dell'anno solare; Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il parere espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite in data 9 novembre 1964, comunicato con foglio n. 7114 del 19 dicembre 1964; Ritenuto che, limitatamente al fine di far coincidere con l'anno solare il termine di riferimento dei rispettivi bilanci, possono includersi nel presente decreto non solo gli enti di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai quali fa richiamo l'art. 6, primo comma, della legge 10 marzo 1964, n. 62, ma anche gli enti pubblici assoggettati al controllo della Corte dei conti in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, numero 259; Sentito il Consiglio dei Ministri: Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. L'anno finanziario dei sottoindicati enti pubblici sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno: 1) Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste; 2) Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 3) Cassa integrativa, di previdenza per il personale telefonico statale; 4) Cassa sottufficiali dell'Aeronautica; 5) Cassa sottufficiali della Marina militare; 6) Cassa ufficiali dell'Aeronautica; 7) Cassa ufficiali dell'Esercito; 8) Cassa ufficiali della Marina militare; 9) Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; 10) Centro sperimentale di cinematografia; 11) Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; 12) Commissariato anticoccidico di Catania; 13) Consiglio nazionale delle ricerche; 14) Consorzio autonomo del porto di Genova; 15) Consorzio nazionale produttori canapa; 16) Ente acquedotti siciliani; 17) Ente autonomo acquedotto pugliese; 18) Ente autonomo esposizione universale di Roma; 19) Ente autonomo fiera di Bolzano; 20) Ente autonomo del porto di Napoli; 21) Ente autonomo del porto di Palermo; 22) Ente autonomo degli spettacoli lirici dell'Arena di Verona; 23) Ente autonomo del teatro comunale di Bologna; 24) Ente autonomo del teatro comunale di Firenze; 25) Ente autonomo del teatro comunale "G. Verdi" di Trieste; 26) Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova; 27) Ente autonomo del teatro "La Fenice" di Venezia; 28) Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo; 29) Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma; 30) Ente autonomo del teatro Regio di Torino; 31) Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli; 32) Ente autonomo del teatro della Scala di Milano; 33) Ente per la colonizzazione del Delta padano; 34) Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale; 35) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio; 36) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia; 37) Ente nazionale per l'educazione marinara; 38) Ente nazionale idrocarburi; 39) Ente nazionale italiano per il turismo; 40) Ente nazionale risi; 41) Ente nazionale serico; 42) Ente nazionale sordomuti; 43) Ente porto industriale di Trieste; 44) Ente per la riforma fondiaria ed agraria in Sicilia; 45) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna; 46) Ente per la valorizzazione del territorio dal Fucino; 47) Ente per le ville venete; 48) Ente zolfi italiani; 49) Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca; 50) Fondazione figli degli italiani all'estero; 51) Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria; 52) Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto; 53) Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito; 54) Gestione case per lavoratori; 55) Istituto centrale di statistica; 56) Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino; 57) Istituto italiano per l'Africa; 58) Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria; 59) Istituto nazionale di economia agraria; 60) Istituto nazionale di geofisica; 61) Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale; 62) Istituto nazionale per il commercio estero; 63) Istituto. Poligrafico dello Stato; 64) Istituto postelegrafonici; 65) Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: 66) Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia; 67) Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari; 68) Opera nazionale ciechi civili; 69) Opera nazionale combattenti; 70) Opera nazionale invalidi di guerra; 71) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' ed infanzia; 72) Opera per la valorizzazione della Sila; 73) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente del Flumendosa; 74) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; 75) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti; 76) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila; 77) Ufficio italiano dei cambi. Sono abrogate le norme legislative, regolamentari e statutarie, indicanti per l'anno finanziario degli enti predetti, decorrenze diverse da quella stabilita nel primo comma del presente articolo. I termini fissati dagli ordinamenti in atto per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti vanno riferiti alle date su indicate per l'inizio e la fine dell'anno finanziario.))

Art. 2

((Nella prima applicazione del presente decreto, gli enti indicati nell'art. 1, redigono un bilancio di previsione, ove prescritto, ed un conto consuntivo, riferiti al periodo decorrente dalla data di scadenza dell'anno finanziario in corso a quella del 31 dicembre 1965. Nel caso che detto periodo sia inferiore a quattro mesi, l'anno finanziario in corso e' prolungato al 31 dicembre 1965. Le conseguenti variazioni al relativo bilancio di previsione, se prescritto, sono disposte con apposita delibera da adottare con le procedure previste dagli ordinamenti in vigore. I termini fissati da detti ordinamenti per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti, vanno osservati anche per i bilanci ed i conti consuntivi da redigere a norma del primo comma del presente articolo e per le deliberazioni da adottare a norma del secondo comma.))

Art. 3

((Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.))

SARAGAT MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato

alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1965 Atti del

Governo, registro n. 193, foglio n. 165. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.