DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1965, n. 713
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2275, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1983, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati) e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 103. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Farmacia industriale".
All'art. 131, relativo alle norme sulla propedeuticita' del corso di laurea in Scienze agrarie viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Botanica generale, Botanica sistematica, Agronomia generale e coltivazioni erbacee I e II debbono essere superati prima di quello di Coltivazioni arboree".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 13. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2275, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1983, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati) e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 103. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Farmacia industriale". All'art. 131, relativo alle norme sulla propedeuticita' del corso di laurea in Scienze agrarie viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Botanica generale, Botanica sistematica, Agronomia generale e coltivazioni erbacee I e II debbono essere superati prima di quello di Coltivazioni arboree".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 13. - VILLA
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