DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 723

Type DPR
Publication 1965-06-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1 febbraio 1965, n. 13, che delega il Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dal esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, firmato dall'Italia a Parigi il 18 aprile 1951;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Grecia;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' economica europea del 25 febbraio 1964, relativa alla Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla predetta Comunita';

Vista la legge 20 maggio 196-1, n. 406, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaouade' il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi, relativi al l'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e (da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1ª febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per l'area mercantile; Decreta:

Art. 1

E' approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali d' importazione, che sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tariffa dei dazi doganali d'importazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, nonche' la tariffa doganale comune delle Comunita' europee allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1581, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 2

I dazi previsti dalla tariffa di cui al precedente articolo 1 "per provenienze comunitarie" e "per altre provenienze", si applicano rispettivamente: a) per le provenienze dai Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Comunita' economica europea, scortate dai certificati prescritti, per le provenienze dagli Stati africani e malgascio e dai Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' e mica europea scortate dai certificati prescritti, nonche' per le provenienze dalla Grecia, scortate dai certificati prescritti, salvo, per quest'ultimo Paese, le esclusioni risultanti nella tariffa; b) per le provenienze dai Paesi estranei alle Comunita' europee, nonche' dai Paesi di cui alla lettera a) non scortate dai certificati prescritti.

Art. 3

Le merci che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, importate alle condizioni stabilite dall'art. 48 delle disposizioni preliminari alla tariffa di cui al precedente articolo 1 e provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea, sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, a meno che non risulti, dagli imballaggi o dai documenti che le accompagnano, che trattasi di merci non trovantisi in libera pratica ai sensi dell'art. 10 paragrafo 1 del Trattato che ha istituito la predetta Comunita'.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 71. - VILLA

Disposizioni preliminari-art. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo puo' essere determinato tenuto conto dello stato di avaria. Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, puo' optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla Dogana. Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, puo' essere concessa se non in virtu' di una legge (1) (2) (3) (4). ---------------------- (1) E' sospesa temporaneamente l'appllcazlone del dazio per i materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento, importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza. (2) E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale. La sospensione sara' concessa previo accertamento - da parte di apposita Commissione interministeriale - della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma. (3) E' sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i maccbinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accesori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sara' concessa dal Ministero delle finanze - Direzione Generale delle Dogane e II.II. - previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero dell'industria commercio e artigianato. La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, gia' ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva. (4) Prodotti destinati ad alcune categorie di navi. La riscossione del dazi e' sospesa per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nel seguente prospetto, per la loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonche' per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi:

NUMERO DELLA TARIFFA DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti, la concessione di questa sospensione e' subordinata alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. La predetta sospensione non si applica ai prodotti destinati ai rimorchiatori a spinta, qualunque sia la classificazione tariffaria di tali rimorchiatori. (1) (11)

Disposizioni preliminari-art. 2

Art. 2. ((Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunita' europee e sempreche' non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale)).

Disposizioni preliminari-art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 4

Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 22 SETTEMBRE 1978, N. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-09-22;695)))

Disposizioni preliminari-art. 5

Art. 5. Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Disposizioni preliminari-art. 6

Art. 6. 1. Salvo quanto previsto nei punti successivi, alle merci dichiarate per l'importazione i dazi si applicano secondo l'aliquota vigente alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione. La dichiarazione d'importazione non puo' essere accettata fino a quando le merci non siano arrivate negli spazi doganali o in altra luogo autorizzato dalla dogana per le operazioni di sdoganamento. Agli effetti del precedente comma si considerano arrivate negli spazi doganali anche le merci esistenti a bordo delle navi ancorate in porto o in sosta nelle immediate adiacenze di esso, purche' sia stato presentato il manifesto, nonche' le merci che in deposito o punto franco sono state poste sotto diretto controllo della dogana. 2. ((Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta. La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli)). ((11)) 3. Alle merci soggette ad un dazio la cui aliquota e' fissata in funzione di determinati periodi dell'anno e che, direttamente provenienti dall'estero, sono inoltrate con bolletta di cauzione dalla dogana di entrata ad altra dogana per l'immissione in consumo, si applica l'aliquota del dazio in vigore alla data del rilascio della bolletta di cauzione medesima, se piu' favorevole, purche' a tale data sussistessero tutte le condizioni necessarie per poter consentire l'immissione in consumo della merce presso la prima dogana. 4. Alle merci sotto sequestro o cadute in confisca il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno in cui esse sono rilasciate o vendite. 5. Alle merci provenienti da naufragio ed a quelle abbandonate il dazio si applica secondo l'aliquota vigente nel giorno della vendita. 6. Alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, con bolletta di cauzione, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, il dazio si applica secondo l'aliquota vigente alla data della scadenza del termine assegnato nella bolletta medesima. Le sovrimposte di confine, le imposte e sovrimposte di consumo, i diritti erariali ed i diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, secondo le aliquote vigenti al momento dell'uscita delle merci stesse dagli spazi doganali, dai depositi franchi, dai depositi doganali, dai magazzini generali o, per le operazioni eseguite in altri luoghi autorizzati dalla dogana, al momento del rilascio delle merci alla libera disponibilita' dell'importatore. Nei casi previsti ai precedenti punti 4, 5, e 6; per l'applicazione dei tributi anzidetti si osservano le disposizioni stabilite per l'applicazione del dazio. (1d) ------------- AGGIORNAMENTO (1d) Il [D.L. 9 novembre 1966, n. 912](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1966-11-09;912), convertito con modificazioni dalla [L. 23 dicembre 1966, n. 1143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1143), ha disposto (con l'art. 8) che "In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con [decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-06-26;723), le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera disponibilita' dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal [regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1966-09-22;136). Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, e' dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma".

Disposizioni preliminari-art. 7

Art. 7. Per la classificazione doganale delle merci in esportazione si applica la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione.

Disposizioni preliminari-art. 8

Art. 8. L'applicazione della tariffa doganale non esonera dall'osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere rispedite all'estero a spese del proprietario. Parimenti a spese del proprietario, debbono essere rispedite all'estero o distrutte, nel termine, prefisso dall'autorita' competente, le merci che dall'autorita' sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

Disposizioni preliminari-art. 9

Art. 9. Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali i mezzi di trasporto o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravami, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, or con formalita' aventi per effetto di ostacolare l'importazione o il transito delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento dell'aliquota stabilita dalla tariffa doganale. Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore. Inoltre, determinate merci straniere possono, per reciprocita', essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalita' di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Disposizioni preliminari-art. 10

Art. 10. A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposti speciali diritti di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Disposizioni preliminari-art. 11

Art. 11. I provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 sono adottati con decreti del Presidente della Repubblica.

Disposizioni preliminari-art. 11-bis

Art. 11-bis. ((Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunita' europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del [regolamento n. 459/68/CEE del consiglio](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31968R0459) delle Comunita' europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43))).

Disposizioni preliminari-art. 12

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