DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 732

Type DPR
Publication 1965-05-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, numero 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di Economia e commercio, e' modificato nel senso che gli Istituti di "Ragioneria e di storia della ragioneria" e di "Tecnica amministrativa delle imprese di pubblici servizi" cambiano rispettivamente denominazione in quelli di "Ragioneria e di ricerche economico-aziendali" e di "Economia delle imprese di pubblica utilita'". L'art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali e' aggiunto quello di "Istituto di economia". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di: 102) "Antichita' puniche". All'art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facolta' di Lettere e filosofia, e' aggiunto il seguente comma: "Sono valevoli come esame biennale anche due esami annuali che, su diverso programma di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni". Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: 29) Etnologia; 30) Psicologia sociale; 31) Filosofia della scienza; 32) Letteratura cristiana antica. Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti: 29) Etnologia; 30) Psicologia sociale; 31) Filosofia della scienza; 32) Letteratura cristiana antica. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: 27) Etnologia; 28) Psicologia sociale; 29) Filosofia della scienza; 30) Letteratura cristiana antica. Art. 80. - All'elenco, degli Istituti annessi alla Facolta' di Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 38) "Istituto di Biologia e zoologia generale". All'art. 304, relativo alla Scuola di perfezionamento in Filosofia, sono aggiunti tra le materie costitutive della Scuola gli insegnamenti di: 21) Logica; 22) Linguistica applicata; 23) Antropologia culturale; 24) Psicologia sociale; 25) Psicologia dell'eta' evolutiva; 26) Psicometria e docimologia; 27) Storia della scienza.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965

Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 34. - VILLA

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