DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 733
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1920 n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
14) Statistica economica;
15) Sociologia.
Art. 31. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di Lettere e filosofia e' aggiunto l'istituto di Lingue e letterature straniere.
Dopo l'art. 31, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al regolamento dell'Istituto di Lingue e letterature straniere con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Istituto di Lingue e letterature straniere
Art. 32. - L'Istituto di Lingue e letterature straniere comprende le cattedre di Lingua e letteratura francese; di Lingua e letteratura inglese, di Lingua e letteratura tedesca, di Lingua e letteratura spagnola della Facolta' di Lettere e filosofia.
Art. 33. - L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'incremento delle lingue e letterature moderne e delle discipline ad esse complementari nonche' di fornire una adeguata cultura specifica e quegli studenti che si dedicheranno all'insegnamento delle lingue moderne.
Art. 34. - L'Istituto ha sede nei locali assegnati alla cattedra di Lingua e letteratura francese.
Art. 35. - La direzione dell'Istituto e' affidata, a turno annuale, ad uno dei titolari delle singole discipline.
Art. 36. - Presso l'Istituto prestano servizio gli assistenti sia di ruolo sia volontari attualmente in servizio, e quelli che in seguito verranno assunti dalle predette cattedre.
Art. 37. - Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto dispone di materiale didattico e scientifico appropriati, di una fototeca, di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti presso la biblioteca universitaria, e con singoli donativi.
Art. 38. - All'Istituto e' annesso un laboratorio linguistico modernamente attrezzato, al cui funzionamento saranno preposti un assistente di ruolo (coadiuvato per ciascuna lingua, da assistenti di ruolo o volontari, che abbiano una pratica dei recentissimi metodi di insegnamento) e un tecnico specializzato che abbia cura degli apparecchi.
Art. 39. - L'Istituto si propone anche di pubblicare una serie di contributi di carattere scientifico preparati da professori assistenti e laureati.
Art. 40. - Con la dotazione assegnata all'Istituto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nonche' le eventuali elargizioni di altri Enti e Istituzioni, l'Istituto potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche.
L'articolo 96 e' modificato nel senso che la durata della Scuola di specializzazione in Clinica oculistica e' fissata in anni quattro.
L'art. 117 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in Clinica oculistica
Art. 117. - La Scuola ha la durata di quattro anni Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque.
Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria - 1ª parte.
4° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistiche e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria - 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.
Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla line del corso gli iscritti oltre a presentate la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 106, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo di chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 35 - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1920 n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 14) Statistica economica; 15) Sociologia. Art. 31. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di Lettere e filosofia e' aggiunto l'istituto di Lingue e letterature straniere. Dopo l'art. 31, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al regolamento dell'Istituto di Lingue e letterature straniere con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Istituto di Lingue e letterature straniere Art. 32. - L'Istituto di Lingue e letterature straniere comprende le cattedre di Lingua e letteratura francese; di Lingua e letteratura inglese, di Lingua e letteratura tedesca, di Lingua e letteratura spagnola della Facolta' di Lettere e filosofia. Art. 33. - L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'incremento delle lingue e letterature moderne e delle discipline ad esse complementari nonche' di fornire una adeguata cultura specifica e quegli studenti che si dedicheranno all'insegnamento delle lingue moderne. Art. 34. - L'Istituto ha sede nei locali assegnati alla cattedra di Lingua e letteratura francese. Art. 35. - La direzione dell'Istituto e' affidata, a turno annuale, ad uno dei titolari delle singole discipline. Art. 36. - Presso l'Istituto prestano servizio gli assistenti sia di ruolo sia volontari attualmente in servizio, e quelli che in seguito verranno assunti dalle predette cattedre. Art. 37. - Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto dispone di materiale didattico e scientifico appropriati, di una fototeca, di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti presso la biblioteca universitaria, e con singoli donativi. Art. 38. - All'Istituto e' annesso un laboratorio linguistico modernamente attrezzato, al cui funzionamento saranno preposti un assistente di ruolo (coadiuvato per ciascuna lingua, da assistenti di ruolo o volontari, che abbiano una pratica dei recentissimi metodi di insegnamento) e un tecnico specializzato che abbia cura degli apparecchi. Art. 39. - L'Istituto si propone anche di pubblicare una serie di contributi di carattere scientifico preparati da professori assistenti e laureati. Art. 40. - Con la dotazione assegnata all'Istituto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nonche' le eventuali elargizioni di altri Enti e Istituzioni, l'Istituto potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche. L'articolo 96 e' modificato nel senso che la durata della Scuola di specializzazione in Clinica oculistica e' fissata in anni quattro. L'art. 117 e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Clinica oculistica Art. 117. - La Scuola ha la durata di quattro anni Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque. Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria - 1ª parte. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistiche e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria - 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla line del corso gli iscritti oltre a presentate la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 106, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 35 - VILLA
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