DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 733

Type DPR
Publication 1965-05-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1920 n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

14) Statistica economica;

15) Sociologia.

Art. 31. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di Lettere e filosofia e' aggiunto l'istituto di Lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 31, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al regolamento dell'Istituto di Lingue e letterature straniere con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Istituto di Lingue e letterature straniere

Art. 32. - L'Istituto di Lingue e letterature straniere comprende le cattedre di Lingua e letteratura francese; di Lingua e letteratura inglese, di Lingua e letteratura tedesca, di Lingua e letteratura spagnola della Facolta' di Lettere e filosofia.

Art. 33. - L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'incremento delle lingue e letterature moderne e delle discipline ad esse complementari nonche' di fornire una adeguata cultura specifica e quegli studenti che si dedicheranno all'insegnamento delle lingue moderne.

Art. 34. - L'Istituto ha sede nei locali assegnati alla cattedra di Lingua e letteratura francese.

Art. 35. - La direzione dell'Istituto e' affidata, a turno annuale, ad uno dei titolari delle singole discipline.

Art. 36. - Presso l'Istituto prestano servizio gli assistenti sia di ruolo sia volontari attualmente in servizio, e quelli che in seguito verranno assunti dalle predette cattedre.

Art. 37. - Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto dispone di materiale didattico e scientifico appropriati, di una fototeca, di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti presso la biblioteca universitaria, e con singoli donativi.

Art. 38. - All'Istituto e' annesso un laboratorio linguistico modernamente attrezzato, al cui funzionamento saranno preposti un assistente di ruolo (coadiuvato per ciascuna lingua, da assistenti di ruolo o volontari, che abbiano una pratica dei recentissimi metodi di insegnamento) e un tecnico specializzato che abbia cura degli apparecchi.

Art. 39. - L'Istituto si propone anche di pubblicare una serie di contributi di carattere scientifico preparati da professori assistenti e laureati.

Art. 40. - Con la dotazione assegnata all'Istituto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nonche' le eventuali elargizioni di altri Enti e Istituzioni, l'Istituto potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche.

L'articolo 96 e' modificato nel senso che la durata della Scuola di specializzazione in Clinica oculistica e' fissata in anni quattro.

L'art. 117 e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Clinica oculistica

Art. 117. - La Scuola ha la durata di quattro anni Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque.

Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Anatomia patologica oculare;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;

4) Tecnica operatoria - 1ª parte.

4° Anno:

1) Neuro-oftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistiche e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria - 2ª parte;

5) Tesi di specializzazione.

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla line del corso gli iscritti oltre a presentate la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 106, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo di chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 35 - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1920 n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corse di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 14) Statistica economica; 15) Sociologia. Art. 31. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di Lettere e filosofia e' aggiunto l'istituto di Lingue e letterature straniere. Dopo l'art. 31, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al regolamento dell'Istituto di Lingue e letterature straniere con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Istituto di Lingue e letterature straniere Art. 32. - L'Istituto di Lingue e letterature straniere comprende le cattedre di Lingua e letteratura francese; di Lingua e letteratura inglese, di Lingua e letteratura tedesca, di Lingua e letteratura spagnola della Facolta' di Lettere e filosofia. Art. 33. - L'Istituto ha lo scopo di coordinare e di potenziare l'incremento delle lingue e letterature moderne e delle discipline ad esse complementari nonche' di fornire una adeguata cultura specifica e quegli studenti che si dedicheranno all'insegnamento delle lingue moderne. Art. 34. - L'Istituto ha sede nei locali assegnati alla cattedra di Lingua e letteratura francese. Art. 35. - La direzione dell'Istituto e' affidata, a turno annuale, ad uno dei titolari delle singole discipline. Art. 36. - Presso l'Istituto prestano servizio gli assistenti sia di ruolo sia volontari attualmente in servizio, e quelli che in seguito verranno assunti dalle predette cattedre. Art. 37. - Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto dispone di materiale didattico e scientifico appropriati, di una fototeca, di una propria biblioteca, da costituirsi quest'ultima con un fondo di libri gia' esistenti presso la biblioteca universitaria, e con singoli donativi. Art. 38. - All'Istituto e' annesso un laboratorio linguistico modernamente attrezzato, al cui funzionamento saranno preposti un assistente di ruolo (coadiuvato per ciascuna lingua, da assistenti di ruolo o volontari, che abbiano una pratica dei recentissimi metodi di insegnamento) e un tecnico specializzato che abbia cura degli apparecchi. Art. 39. - L'Istituto si propone anche di pubblicare una serie di contributi di carattere scientifico preparati da professori assistenti e laureati. Art. 40. - Con la dotazione assegnata all'Istituto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nonche' le eventuali elargizioni di altri Enti e Istituzioni, l'Istituto potra' provvedere alle proprie attivita' scientifiche e didattiche. L'articolo 96 e' modificato nel senso che la durata della Scuola di specializzazione in Clinica oculistica e' fissata in anni quattro. L'art. 117 e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Clinica oculistica Art. 117. - La Scuola ha la durata di quattro anni Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque. Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria - 1ª parte. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistiche e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria - 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla line del corso gli iscritti oltre a presentate la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 106, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965

Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 35 - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.