DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 734
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 99, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, e' abrogato e sostituito dal seguente con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Oculistica
Art. 99. - La Scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque.
Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita glaucoma);
2) Anomalia e patologia della motilita' oculare e della, visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria. (I).
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (II)
5) Tesi di specializzazione.
Art. 100. - Il corso sara' integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialita' (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.). Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica.
Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
L'art. 119, relativo alla, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, e' modificato nel senso che l'insegnamento di cui al n. 3) di "Fisica acustica" del 1° anno di corso cambia denominazione in quello di "Fisica acustica e audiologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 33. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 99, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, e' abrogato e sostituito dal seguente con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in Oculistica Art. 99. - La Scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque. Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita glaucoma); 2) Anomalia e patologia della motilita' oculare e della, visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria. (I). 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (II) 5) Tesi di specializzazione. Art. 100. - Il corso sara' integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialita' (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.). Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. L'art. 119, relativo alla, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, e' modificato nel senso che l'insegnamento di cui al n. 3) di "Fisica acustica" del 1° anno di corso cambia denominazione in quello di "Fisica acustica e audiologia".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 33. - VILLA
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