DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 749

Type DPR
Publication 1965-06-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella, quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

Art. 2

Le nuove misure degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ª mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennita', assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione. Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonche' gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art. 3

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie. La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potra' eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unita' di detti personali. In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro puo' autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni. Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, e' modificato come segue: a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282; c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato; d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465; e) 30 ore mensili, salve particolari necessita' di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtu' di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, e' ridotto del 37,50 per cento. Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennita' di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, e' modificato come segue: a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparante; b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate; c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate. L'indennita' di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e' ragguagliata a quella prevista dal precedente comma. La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennita', agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato: a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio; b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali; c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio; d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi; e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi. La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risultera' inscritto in bilancio per l'anno 1965. (1) (1a) (1b) ((2a))

Art. 4

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennita' relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennita' assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non operano sulle indennita', assegni o compensi riportati, con le rispettive misure, nei successivi articoli.

Art. 5

L'indennita' militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dei gli agenti di custodia e l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde: Celibe Ammogliato Lire Lire Generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti......................... 56.780 64.980 Generale di divisione e gradi corrispondenti......................... 49.360 57.560 Generale di brigata e gradi corrispondenti......................... 26.920 34.920 Colonnello e gradi corrispondenti... 18.280 26.180 Tenente colonnello e gradi corrispondenti......................... 5.180 13.180 Maggiore e gradi corrispondenti..... 8.400 16.400 1° Capitano e qualifiche corrispondenti......................... 16.510 24.510 Capitano e gradi corrispondenti..... 7.510 16.510 Tenente e gradi corrispondenti...... 6.850 17.550 Sottotenente e gradi corrispondenti: a) in servizio permanente......... 4.280 11.770 b) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorita'.................. 5.350 16.050 c) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a) domanda..... 8.410 19.110 d) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina............... 7.340 14.830 Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennita' militare e' corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore

Art. 6

L'indennita' militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennita' di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde: Celibe Ammogliato Lire Lire Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti......................... 4.210 8.490 Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti......................... 3.680 7.960 Maresciallo capo e gradi corrispondenti......................... 3.150 7.430 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti......................... 2.630 6.910 Sergente maggiore,brigadiere e gradi corrispondenti......................... 1.950 5.950 Vice brigadiere..................... 1.380 5.380 Sergente............................ 1.100 5.100

Art. 7

L'indennita' militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati: Generale di corpo d'armata e di divisione. . . . . . . . . . . L. 580 Generale di brigata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 560 Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 420 Tenente colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 380 Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340 Tenente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 260 Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 230 Maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . L. 210 Maresciallo ordinario e gradi corispondenti. . . . . . . . . . L. 180 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 140 Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120 Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della, Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' militare speciale e' soppressa.

Art. 8

L'indennita' mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennita' di servizio speciale per i vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco segnati: Ammogliato Lire Carabiniere in rafferma e gradicorrispondenti e vigile permanente con anzianita di servizio da tre a nove anni.................................. L. 1.730 Carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio............................. L. 2.010 Carabiniere ausiliario....................... L. 1.910

Art. 9

Resta ferma la misura dell'indennita' giornaliera, degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della, guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

Art. 10

Le indennita' di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo personale sottoindicato, nelle misure mensili lorde a fianco segnate: Generale di corpo d'armata . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.250 Generale di divisione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.690 Generale di brigata e colonnello . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040 Tenente colonnello e maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.110 Tenente e sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.730 Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.070 Maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . L. 3.090 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . L. 3.020 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.590 Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.420 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).

Art. 11

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza, o di indennita' di servizio speciale - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore - la differenza viene, attribuita a titolo II assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

Art. 12

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