DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 751
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la, legge 5 dicembre 1961, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Art. 1
Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attivita' specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure: Gruppo 1° L. 100.300 Gruppo 2° L. 85.300 Gruppo 3° L. 68.100
Art. 2
Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di licenziamento nonche' sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Esse sono altresi' utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.
Art. 3
L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 2, e' soppresso.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.
SARAGAT Moro - Pieraccini - Colombo - Corona
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 51. - VILLA
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