LEGGE 26 giugno 1965, n. 771

Type Legge
Publication 1965-06-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato in missioni fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spetta, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, l'indennità di trasferta nelle seguenti misure: personale impiegatizio provvisto di coef- ficiente di stipendio dal 325 al 500......... L. 4.000 personale impiegatizio provvisto di coef- ficiente di stipendio dal 131 al 271......... " 3.500 Al predetto personale compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500; seconda classe per il rimanente personale. È ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante.

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