LEGGE 26 giugno 1965, n. 772
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purchè abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello statuto, degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante: 1) scrutinio per merito comparativo; 2) concorso per esame. Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 giugno 1965 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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