LEGGE 26 giugno 1965, n. 785
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge stessa. Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Nei Comuni ove più urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione, sempre che detti Comuni siano già dotati di un piano regolatore generale. I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle Amministrazioni comunali e sono pubblicati nello albo pretorio per il periodo di quindici giorni. Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi. Detti piani sono attuati con le modalità previste dal disposto dei commi 16, 17 e 20 dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.
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